| Direttiva 98/44/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio
del 6 luglio 1998 (pubblicata in G. U. C.E.
serie L 213 del 30 luglio 1998)
|
Il Parlamento
Europeo e il Consiglio dellUnione Europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità
europea, in particolare larticolo 100 A,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere
del Comitato economico e sociale (2),
deliberando
secondo la procedura di cui allarticolo 189
B del trattato (3),
(1) considerando
che la biotecnologia e lingegneria genetica
stanno acquisendo una funzione crescente in una
vasta gamma di attività industriali; che la
protezione delle invenzioni biotecnologiche
assumerà indubbiamente un importanza
fondamentale per lo sviluppo industriale della
Comunità;
(2) considerando
che, soprattutto nel campo dellingegneria
genetica, la ricerca e lo sviluppo esigono una
notevole quantità di investimenti ad alto
rischio che soltanto una protezione giuridica
adeguata può consentire di rendere redditizi;
(3) considerando
che una protezione efficace e armonizzata in
tutti gli Stati membri è essenziale al fine di
mantenere e promuovere gli investimenti nel
settore della biotecnologia;
(4) considerando
che, in seguito alla mancata accettazione, da
parte del Parlamento europeo, del progetto comune
di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla protezione giuridica delle
invenzioni biotecnologiche (4), approvato dal comitato di
conciliazione, il Parlamento europeo e il
Consiglio hanno rilevato che lattuale
protezione giuridica delle invenzioni
biotecnologiche richiede una chiarificazione;
(5) considerando
che nel settore della protezione delle invenzioni
biotecno
logiche esistono
divergenze tra le legislazioni e le pratiche dei
diversi Stati membri; che tali disparità creano
ostacoli agli scambi e costituiscono quindi un
ostacolo al funzionamento del mercato interno;
(6) considerando
che dette divergenze potrebbero accentuarsi con
1 adozione, da parte degli Stati membri, di
nuove e divergenti legislazioni e prassi
amministrative o con la diversa evoluzione delle
giurisprudeflze nazionali su tali legislazioni;
(7) considerando
che uno sviluppo eterogeneo delle legislazioni
nazionali sulla protezione giuridica delle
invenzioni biotecnologiche nella Comunità
rischia di disincentivare maggiormente gli scambi
commerciali a scapito dello sviluppo industriale
ditali invenzioni e del corretto funzionamento
del mercato interno;
(8) considerando
che la protezione giuridica delle invenzioni
biotecnologi che non richiede la creazione di un
diritto specifico che si sostituisca al diritto
nazionale in materia di brevetti; che il diritto
nazionale in materia di brevetti rimane il
riferimento fondamentale per la protezione
giuridica delle invenzioni biotecnologiche, ma
che deve essere adeguato o completato su taluni
punti specifici, in conseguenza dei nuovi
ritrovati tecnologici che utilizzano materiali
biologici e che possiedono comunque i requisiti
di brevettabilità
(9) considerando
che, in casi come quello dellesclusione
dalla brevettabilità di varietà vegetali e
razze animali o di procedimenti essenzialmente
biologici di produzione di vegetali o animali,
alcune nozioni delle legislazioni nazionali,
basate su alcune convenzioni internazionali in
materia di brevetti e varietà vegetali, hanno
dato luogo ad una situazione di incertezza per
quanto riguarda la protezione delle invenzioni
biotecnologiche e di alcune invenzioni
microbiologiche che per dissipare tali incertezze
occorre unarrnonizzazione in questo
settore;
(10) considerando
che si deve tener conto della potenziale
evoluzione delle biotecnologie per
lambiente e, in particolare,
dellutilità di tali tecnologie per lo
sviluppo di metodi di coltivazione che inquinino
meno ed economizzino i terreni; che è opportuno
incoraggiare, attraverso il sistema dei brevetti,
la ricerca su tali procedimenti e la loro
attuazione;
(11) considerando
che levoluzione delle biotecnologie è
importante per i paesi in via di sviluppo, tanto
nel settore della sanità e della lotta contro le
grandi epidemie ed endemie come nel campo della
lotta contro la fame nel mondo; che è inoltre
opportuno incoraggiare, attraverso il sistema dei
brevetti, la ricerca in questi settori; che
peraltro occorre promuovere meccanismi
internazionali che assicurino la diffusione di
queste tecnologie nel Terzo mondo e a beneficio
delle popolazioni interessate;
(12) considerando
che è entrato in vigore laccordo sugli
aspetti dei diritti di proprietà intellettuale
attinenti al commercio (TRIPS) (5), sottoscritto dalla Co
munità europea e dagli Stati membri; che esso
prevede che la tutela brevettuale per prodotti e
procedimenti sia garantita in tutti i campi della
tecnologia;
(13) considerando
che il quadro giuridico comunitario per la
protezione delle invenzioni biotecnologiche può
limitarsi alla definizione di alcuni principi
applicabili alla brevettabilità del materiale
biologico in quanto tale, principi che hanno. in
particolare, lobiettivo di operare una
distinzione tra invenzioni e scoperte in materia
di brevettabilità di determinati elementi di
origine umana, nonché allambito della
protezione attribuita da un brevetto su
uninvenzione biotecnologica, alla
possibilità di far ricorso ad un sistema di
deposito che completi la descrizione scritta e,
infine, alla possibilità di ottenere
reciprocamente licenze obbligatorie non esclusive
in base al rapporto di dipendenza tra varietà
vegetali e invenzioni;
(14) considerando
che un brevetto di invenzione non autorizza il
titolare ad attuare linvenzione, ma si
limita a conferirgli il diritto di vietare ai
terzi di sfruttarla a fini industriali e
commerciali e che, di conseguenza, il diritto dei
brevetti non può sostituire né rendere
superflue le legislazioni nazionali, europee o
internazionali che fissino eventuali limiti o
divieti, o dispongano controlli sulla ricerca e
sullutilizzazione o sulla
commercializzazione dei suoi risultati, con
particolare riguardo alle esigenze di sanità
pubblica, sicurezza, tutela dellambiente,
protezione degli animali, conservazione della
diversità genetica e relativamente
allosservanza di alcune norme etiche;
(15) considerando
che né il diritto nazionale nè il diritto
europeo dei brevetti (convenzione di Monaco)
impongono divieti o esclusioni di principio in
ordine alla brevettabilità del materiale
biologico;
(16) considerando
che il diritto dei brevetti devessere
esercitato nel rispetto dei principi fondamentali
che garantiscono la dignità e lintegrità
delluomo; che occorre ribadire il principio
secondo cui il corpo umano, in ogni stadio della
sua costituzione e del suo sviluppo, comprese le
cellule germinali, la semplice scoperta di uno
dei suoi elementi o di uno dei suoi prodotti,
nonché la sequenza o sequenza parziale di un
gene umano, non sono brevettabili; che tali
principi sono conformi ai criteri di
brevettabilità previsti dal diritto dei
brevetti, secondo i quali una semplice scoperta
non può costituire oggetto di brevetto;
(17) considerando
che è già stato possibile realizzare progressi
decisivi nella cura delle malattie, grazie
allesistenza di medicinali derivati da
elementi isolati dal corpo umano e/o prodotti in
modo diverso, di medicinali risultanti da
procedimenti tecnici intesi ad ottenere elementi
di struttura simile a quella di elementi naturali
esistenti nel corpo umano; che, di conseguenza,
occorre incoraggiare, tramite il sistema dei
brevetti, la ricerca intesa ad ottenere e isolare
tali elementi utili per la produzione di
medicinali;
(18) considerando
che, qualora il sistema dei brevetti si riveli
insufficiente a stimolare la ricerca e la
produzione di medicinali basati sulle
biotecnologie e necessari per la lotta alle
malattie rare, cosiddette "orfane", la
Comunità e gli Stati membri devono dare una
riposta adeguata a questo problema;
(19) considerando
il parere n. 8 deI Gruppo di consiglieri per
idica della biotecnologia della Commissione
europea;
(20 considerando,
quindi, che è necessario dichiarare che
uninvenzione relativa ad un elemento
isolato dal corpo umano. o diversamente prodotto,
tramite un procedimento tecnico, e utilizzabile a
fini industriali, non è esclusa dalla
brevettabilità, anche se la struttura
dellelemento è identica a quella di un
elemento naturale, fermo restando che i diritti
attribuiti dal brevetto non si estendono al corpo
umano e ai suoi elementi nel loro ambiente
naturale;
(21) considerando
che tale elemento isolato dal corpo umano o
diversamente prodotto non è escluso dalla
brevettabilità perché, ad esempio, è il
risultato di procedimenti tecnici che
lhanno identificato, purificato,
caratterizzato e moltiplicato al di fuori del
corpo umano, procedimenti tecnici che soltanto
luomo è capace di mettere in atto e che la
natura di per sé stessa non è in grado di
compiere;
(22) considerando
che il dibattito sulla brevettabilità di
sequenze o sequenze parziali di geni dà luogo a
controversie; che, ai sensi della presente
direttiva, il rilascio di un brevetto per
invenzioni aventi ad oggetto tali sequenze o
sequenze parziali avviene in base agli stessi
criteri di brevettabilità applicati in tutti gli
altri campi della tecnologia: novità, attività
inventiva e applicazione industriale; che
lapplicazione industriale di una sequenza o
sequenza parziale devessere concretamente
illustrata nella domanda di brevetto depositata;
(23) considerando
che una semplice sequenza di DNA, senza
indicazione di una funzione, non contiene alcun
insegnamento tecnico; che essa non può
costituire pertanto uninvenzione
brevettabile;
(24) considerando
che, affinché sia rispettato il criterio
dellapplicazione industriale, occorre
precisare, in caso di sequenza parziale di un
gene utilizzata per produrre una proteina o una
proteina parziale, quale sia la proteina o
proteina parziale prodotta o quale funzione essa
assolva;
(25) considerando
che, ai fini dellinterpretazione dei
diritti attribuiti da un brevetto, nel caso di
sequenze sovrapposte solamente nelle parti non
essenziali allinvenzione, ciascuna sequenza
è considerata autonoma ai fini brevettuali;
(26) considerando
che nellambito del deposito di una domanda
di brevetto. se uninvenzione ha per oggetto
materiale biologico di origine umana o lo
utilizza, alla persona da cui è stato prelevato
il materiale deve essere stata garantita la
possibilità di esprimere il proprio consenso
libero e informato a tale prelievo in base al
diritto nazionale;
(27) considerando
che, se uninvenzione ha per oggetto
materiale biologico di origine vegetale o animale
o lo utilizza, la domanda di brevetto dovrebbe,
se del caso, contenere indicazioni sul luogo
geografico di origine del materiale in questione,
nel caso in cui esso sia noto; che ciò non
incide sullesame delle domande di brevetto
e sulla validità dei diritti derivanti dai
brevetti rilasciati;
(28) considerando
che la presente direttiva non incide minimamente
sui fon damenti del diritto dei brevetti in
vigore, secondo cui un brevetto può essere
concesso per qualsiasi applicazione nuova di un
prodotto già brevettato;
(29) considerando
che la presente direttiva non riguarda
lesclusione dalla brevettabilità delle
varietà vegetali e delle razze animali; che le
invenzioni riguardanti piante o animali sono
invece brevettabili, se la loro applicazione non
si limita a livello tecnico ad una sola varietà
vegetale o razza animale;
(30) considerando
che la nozione di varietà vegetale è definita
dalla legislazione sulla tutela dei ritrovati
vegetali, in base alla quale una varietà è
caratterizzata dal suo intero genoma e ha
pertanto una sua individualità che la rende
chiaramente distinguibile da altre varietà;
(31) considerando
che un insieme vegetale, caratterizzato da un
determinato gene (e non dal suo intero genoma),
non rientra nella tutela delle varietà e non è
pertanto escluso dalla brevettabilità, anche se
comprende varietà vegetali;
(32) considerando
che, laddove uninvenzione consista solo
nella modifica genetica di una determinata
varietà vegetale dalla quale viene prodotta una
nuova varietà, la nuova varietà è esclusa
dalla brevettabilità anche se la modifica
genetica non è il frutto di un procedimento
essenzialmente biologico, bensì di un
procedimento dì ingegneria genetica;
(33) considerando
che, ai fini della presente direttiva, è
necessario definire quando un procedimento
diretto ad ottenere varietà vegetali o animali
è essenzialmente biologico;
(34) considerando
che la presente direttiva non incide sulle
nozioni di invenzione e di scoperta definite dal
diritto dei brevetti, sia esso nazionale, europeo
o internazionale;
(35) considerando
che la presente direttiva non modifica le
disposizioni delle legislazioni nazionali in
materia di brevetti, in base alle quali sono
esclusi dalla brevettabilità i metodi
diagnostici, terapeutici e chirurgici per la cura
delluomo o degli animali o i procedimenti
diagnostici effettuati sul corpo umano o animale;
(36) considerando
che laccordo TRIPS prevede la possibilità,
per i paesi aderenti allOrganizzazione
mondiale del commercio, di escludere dalla
brevettabilità le invenzioni il cui sfruttamento
commerciale nel loro territorio devessere
impedito per motivi di ordine pubblico o di
moralità pubblica, in particolare per proteggere
la vita e la salute delluomo, degli animali
o dei vegetali, o per evitare gravi danni
ambientali, purché lesclusione non sia
dettata unicamente dal fatto che lo sfruttamento
è vietato dalle loro legislazioni;
(37) considerando
che, nella presente direttiva, va altresì
riaffermato il principio secondo cui sono escluse
dalla brevettabìlità le invenzioni il cui
sfruttamento commerciale sia contrario
allordine pubblico o al buon costume;
(38) considerando
che è altresì importante inserire nel
dispositivo stesso della presente direttiva un
elenco indicativo di invenzioni escluse dalla
brevettabilità, per fornire ai giudici e agli
uffici nazionali dei brevetti orientamenti di
massima ai fini dellinterpretazione del
riferimento allordine pubblico o al buon
costume; che questo elenco non può certo essere
considerato esauriente; che i procedimenti la cui
applicazione reca pregiudizio alla dignità
umana, come ad esempio i procedimenti per la
produzione di esseri ibridi risultanti da cellule
germinali o totipotenti umane o animali, devono
ovviamente essere esclusi anchessi dalla
brevettabilità
(39) considerando
che lordine pubblico e il buon costume
corrispondono in particolare a principi etici o
morali riconosciuti in uno Stato membro e la cui
osservanza è indispensabile in particolare in
materia di biotecnologia, data la portata
potenziale delle invenzioni in questo settore ed
il loro nesso intrinseco con la materia vivente;
che questi principi etici o morali completano le
normali verifiche giuridiche previste dal diritto
dei brevetti, a prescindere dal settore tecnico
dell invenzione
(40) considerando
che nella Comunità si è concordi sul fatto che
I intervento genetico germinale
sulluomo e la donazione di esseri umani
costituiscono una violazione dellordine
pubblico e del buon costume; che è pertanto
necessario escludere inequivocabilmente dalla
brevettabilità i procedimenti di modificazione
dellidentità genetica germinale
dellessere umano e i procedimenti di
donazione dellessere umano;
(41) considerando
che i procedimenti di donazione dellessere
umano possono essere definiti come qualsiasi
procedirnento, ivi comprese le tecniche di
scissione degli embrioni, volto a produrre un
essere umano con le stesse informazioni genetiche
nucleari di un altro essere umano, vivo o morto;
(42) considerando
inoltre che le utilizzazioni di embrioni umani a
fini industriali o commerciali devono a loro
volta essere escluse dalla brevettabilità; che
tale esclusione non riguarda comunque le
invenzioni a finalità terapeutiche o
diagnostiche che si applicano e che sono utili
allembrione umano;
(43) considerando
che larticolo F, paragrafo 2, del trattato
sullUnione europea stabilisce che
lUnione rispetta i diritti fondamentali
quali sono garantiti dalla Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti delluomo e
delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4
novembre 1950, e quali risultano dalle
tradizioni costituzionali comuni degli Stati
membri, in quanto principi generali del diritto
comunitario;
(44) considerando
che il Gruppo europeo per letica delle
scienze e delle nuove tecnologie della
Commissione valuta tutti gli aspetti etici
connessi alla biotecnologia che, al riguardo, va
rilevato che tale Gruppo può essere consultato,
anche relativamente al diritto dei brevetti,
soltanto al livello della valutazione della
biotecnologia rispetto ai principi etici
fondamentali;
(45) considerando
che devono essere esclusi dalla brevettabilità i
procedimenti di modificazione dellidentità
genetica degli animali tali da provocare su di
loro sofferenze senza utilità medica sostanziale
nel campo della ricerca, prevenzione, diagnosi o
terapia per luomo o lanimale, nonché
gli animali risultanti da tali procedimenti;
(46) considerando
che, avendo il brevetto lo scopo di ricompensare
1inven lora tramite la concessione di
un diritto esclusivo. ma limitato nel tempo. per
la sua creatività e di incoraggiare cosi
1attività inventiva, il titolare del
brevetto deve avere il diritto di vietare
lutilizzazione del materiale
autoriproducibìle brevettato in circostanze
analoghe a quelle in cui l utilizzazione di
prodotti brevettati non autoriproducibili
potrebbe essere vietata, ossia la produzione del
prodotto brevettato stesso:
(47) considerando
che è necessario prevedere una prima deroga ai
diritti del titolare di un brevetto in caso di
vendita ad un agricoltore del materiale di
riproduzione che contiene linvenzione
protetta, ai fini di unutilizzazione
agricola da parte del titolare del brevetto o con
il suo consenso; che questa pri ma deroga deve
autorizzare I agricoltore ad utilizzare il
prodotto del suo raccolto a fini di
riproduzione o moltiplicazione successiva nella
propria azienda agricola e che lambito e le
modalità di questa deroga devono limitarsi
allambito e alle modalità corrispondenti
previsti dal regolamento (CE) i. 2100/94
del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la
privativa comunitaria per ritrovati vegetali (6);
(48) considerando
che allagricoltore può essere richiesto
soltanto il compenso previsto dal diritto
comunitario) sui ritrovati vegetali, secondo le
modalità di applicazione della deroga alla
protezione comunitaria dei ritrovati vegetali;
(49) considerando,
tuttavia, che il titolare del brevetto può
tutelare i propri diritti contro I
agricoltore che abusi della deroga o contro il
costitutore che abbia sviluppato la varietà
vegetale che incorpora l ìnvenzione
protetta, qualora quest ultimo non rispetti
i propri impegni;
(50) considerando
che una seconda deroga ai diritti del titolare
del brevetto deve autorizzare l agricoltore
ad utilizzare il bestiame protetto a fini di
sfruttamento agricolo:
(51) considerando
che 1 ambito e le modalità di questa
seconda deroga devono essere disciplinati dalle
disposizioni legislative e regolamentari e dalle
pratiche nazionali, in assenza di una normativa
comunitaria relativa alla costituzione di razze
animali.
(52) considerando
che, nello sfruttamento delle nuove
caratteristiche vegetali ottenute con
lingegneria genetica, deve essere concesso,
sotto forma di licenza obbligatoria, un accesso
garantito dietro compenso qualora,
rispetto al genere o alla specie considerati, la
varietà vegetale rappresenti un progresso
tecnico significativo, di notevole interesse
economico rispetto allinvenzione
rivendicata nel brevetto;
(53) considerando
che, nel settore dell utilizzazione in
ingegneria genetica di nuove caratteristiche
derivanti da nuove varietà vegetali,
devessere concesso, sotto forma di licenza
obbligatoria, un accesso garantito dietro
compenso, qua lora linvenzione rappresenti
un progresso tecnico significativo. di notevole
interesse economico;
(54) considerando
che larticolo 34 dellaccordo TRIPS
contiene una regolamentazione dettagliata
sullonere della prova, che risulta
vincolante per tutti gli Stati membri; che nella
presente direttiva non è pertanto necessaria una
disposizione al riguardo;
(55)considerando
che, ai sensi della decisione 93/6261 CEE (7), la Comunità è parte della
Convenzione sulla diversità biologica del 5 giugno
1992; che, nel mettere in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla presente
direttiva, gli Stati membri tengono Conto, in
particolare, dellarticolo 3.
dellarticolo 8, lettera j), e
dellarticolo 16, paragrafo 2, seconda
frase, e paragrafo 5 di detta convenzione;
(56) considerando
che la terza conferenza delle parti contraenti
della convenzione sulla diversità biologica,
svoltasi nel novembre 1996, nella decisione
111/17 stabilisce che "è necessario
continuare a lavorare per contribuire a
sviluppare una valutazione comune della relazione
tra i diritti di proprietà intellettuale e le
disposizioni attinenti allaccordo sugli
aspetti commerciali dei diritti di proprietà
intellettuale (TRIPS) e della Convenzione sulla
diversità biologica, in particolare in ordine
alle questioni riguardanti i trasferimenti dì
tecnologie, la conservazione e luso
sostenibile della diversità biologica, nonché
la giusta ed equa ripartizione dei vantaggi
derivanti dalluso di risorse genetiche,
compresa la protezione delle conoscenze, delle
innovazioni e delle prassi delle comunità
indigene e locali che incarnano stili di vita
tradizionali importanti ai fini della
conservazione e dell uso sostenibile
della diversità biologica",
Hanno
adottato la presente direttiva:
CAPITOLO I - Brevettabilità
CAPITOLO Il - Ambito
della protezione
CAPITOLO III - Licenze
obbligatorie dipendenti
CAPITOLO IV - Deposito,
accesso e nuovo deposito del
materiale biologico
CAPITOLO V -
Disposizioni finali
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